IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 concernente l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare (COM)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM)», e in particolare: (a) gli articoli 85 e 86, che istituiscono, rispettivamente, la Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione II, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (COM), e le Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valor o al merito di Forza armata; (b) gli articoli 778 e 779, che disciplinano le funzioni consultive in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare e le proposte rimesse alle predette commissioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante «Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa»; Vista la legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare; Visto l'art. 1, commi da 10-ter a 10-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, tra l'altro, ha differito al 2 giugno 2021 il termine per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane; Visto l'art. 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 49, che, tra l'altro, ha previsto un ulteriore differimento, al 2 giugno 2022, del termine per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane, nonche' l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 10-ter a 10-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'art. 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, incluso il recupero in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 10-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'attribuzione delle ricompense al valore non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Su proposta del Ministro della difesa; Decreta: Art. 1 Istanze di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane 1. Le istanze di concessione di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane gia' presentate al Ministero della difesa entro il termine del 2 giugno 2022, cosi' come fissato dall'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dall'art. 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 49, sono trasmesse alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, corredate dall'eventuale documentazione. 2. Le eventuali istanze gia' presentate ad amministrazioni diverse dal competente Ministero della difesa sono trasmesse, entro il medesimo termine di cui al comma 1, alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, unitamente alla documentazione gia' prodotta dall'istante e dall'amministrazione ricevente. 3. Qualora le istanze risultino trasmesse al Ministero della difesa, ovvero alle altre amministrazioni di cui al comma 2, oltre il 2 giugno 2022, la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ne comunica l'inammissibilita' agli istanti per decorrenza dei termini. 4. Ai fini della verifica della presentazione delle istanze nei termini di cui al comma 3, fanno fede la data di accettazione apposta dall'ufficio postale di partenza, ovvero, per le istanze presentate per via telematica, la data e l'ora di invio del messaggio di posta elettronica attestate dal gestore del servizio. 5. Per il computo del termine di cui al comma 1 si applica il disposto dell'art. 155, quarto comma del codice di procedura civile.